Contenuto del Contratto di Vendita del Pacchetto Turistico
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del
pacchetto turistico contenuta nel presente catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore, con tutte le clausole ed informazioni in essa contenute, da
richiedersi alla propria agenzia. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita del pacchetto turistico, il viaggiatore
deve tenere bene a mente che essa dà per letta ed accettata, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio
tutto compreso, sia il pacchetto turistico per come disciplinato, sia le avvertenze, sia le presenti condizioni
generali.
1. Fonti Legislative
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia
internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato
dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. Regime Amministrativo
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la
specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto,
gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale,
nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la
copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio,
o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della
garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di
propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di
partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur.,
l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”,
“mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito
esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. Definizioni
Ai fini del presente contratto si intende per:
- Organizzatore del viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario, a procurare a
terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista,
anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente tale combinazione.
- Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare
pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art.4 verso un corrispettivo forfetario.
- viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un
contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
- supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli
sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui
esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
- circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione
e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
- difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
- punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio
o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita
online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
- rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. Nozione di Pacchetto Turistico
- il trasporto di passeggeri;
- l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per
corsi di lingua di lungo periodo;
- il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria A;
- qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri
1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se
si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua
selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
- tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
- acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
- offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
- pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
- combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una
selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi
collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di
posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e
il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della
prenotazione del primo servizio turistico.
5. Contenuto del contratto
Proposta di acquisto e Documenti da fornire
- Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile,
l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
- Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato
stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
- Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto
turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
- Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6. Informazioni al Turista - Scheda Tecnica
- Prima del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunica al turista le seguenti informazioni:
- Orari, località di sosta intermedia, coincidenze;
- Informazioni sull’identità dei vettori di trasporto, ove noti al momento della prenotazione, giusta previsione art. 1
Reg.Ce 2111/05 : se l’identità del vettore effettivo non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del
trasporto fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori che opereranno probabilmente.
- L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su supporto tecnico o per via telematica -
una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art.40 Cod.Tur.)
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.
7. Prenotazioni
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal Cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto , solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo
sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza le
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri
mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32 comma 2 Cod.Tur., nel
caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei localo commerciali (come rispettivamente definiti dagli art. 50
e 45 del D.Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto al turista l’esclusione del diritto di
recesso previsto dagli art. 64 e ss. Del D.Lgs.206/2005.
8. Pagamenti
All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta la quota
d’iscrizione ed un acconto pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico. Tale importo viene versato a titolo di
caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo, pertanto la eventuale mancata accettazione da parte dell’organizzatore
della proposta di acquisto del pacchetto turistico, comporta l’immediata restituzione al cliente della somma versata.
Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che
costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art. 1385 c.c. non si producono qualora il recesso
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato 30 giorni prima
dell’inizio del viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data sopra indicata, l’intero ammontare dovrà
essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. Il mancato pagamento delle somme di cui
sopra, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa e tale da determinare la risoluzione di diritto da
operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’agenzia intermediaria. Il saldo del prezzo
si considera avvenuto nel momento in cui perviene materialmente all’organizzatore, pertanto il pagamento effettuato
presso l’agenzia di viaggi, scelta dal turista e che agisce in qualità di mandataria, non libera il turista stesso
dall’obbligo di pagamento ove l’agente mandatario non rimetta le somme al tour operator.
9. Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione,
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del
programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti
pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la
revisione non può essere superiore all’8% del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di diminuzione del prezzo,
l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto
al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornirela prova su richiesta del viaggiatore. Il prezzo è composto da:
- quota di iscrizione o quota gestione pratica;
- quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al
viaggiatore;
- costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
- costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
- oneri e tasse aeroportuali e\o portuali
10. Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
- Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo,
ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un
supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
- Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche
principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche
formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di
oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di
recesso.
- Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, esercitando il diritto di recesso,
l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
- L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche
proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
- Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 1.In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall’organizzatore si intende accettata.
- Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano
un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
- In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta
un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal
recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato
per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
- Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello
stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
- Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri
che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.
- Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore
dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi
turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
- Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al
viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore,
tramite l’agente di viaggio.
- La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari
data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10. 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
11. Recesso del Turista
- Il turista ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:
- aumenti del prezzo indicato in misura eccedente il 10%
- modifiche significative di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
- Nei casi di cui sopra, il turista ha effettivamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette
giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista deve comunicare per iscritto
all’organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire del pacchetto turistico alternativo, o di recedere,
entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. In difetto di espressa comunicazione entro il
termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
- Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso
previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all art.7 comma
1- il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o
programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi e la penale nella misura indicata di seguito.
PENALI:
- Tour in formula tutto bus e tour individuali:
- penale del 20% se l’annullamento avviene 29 giorni di calendario prima della partenza;
- penale del 30% se l’annullamento avviene da 28 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
- penale del 50% se l’annullamento avviene da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza;
- penale del 75% se l’annullamento avviene da 10 a 3 giorni di calendario prima della partenza;
- penale del 100% oltre tali termini.
- Tour in formula volo + tour:
- penale del 20% se l’annullamento avviene 29 giorni di calendario prima della partenza;
- penale del 30% se l’annullamento avviene da 28 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
- penale del 50% se l’annullamento avviene da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza;
- penale del 75% se l’annullamento avviene da 10 a 3 giorni di calendario prima della partenza;
- penale del 100% oltre tale termine.
Modifiche e annullamenti di voli aerei e traghetti sono soggetti alle penalità previste dalle compagnie aeree e di
navigazione a seconda della tariffa applicata e potrebbero essere diverse da quelle esposte nel presente art. Per i
voli, oltre alle penali qui riportate, verranno applicate anche quelle previste dal vettore aereo.
In tutti i casi saranno addebitate le quote di iscrizione o gestione pratica. Nessun rimborso inoltre sarà accordato a
quanti rinunceranno al viaggio durante lo svolgimento dello stesso.
12. Responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione e sopravvenuta impossibilità in corso di esecuzione -
Obblighi del viaggiatore - tempestività della contestazione
- L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto
turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai
suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da
altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
- Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice
civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze
del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal
contratto di vendita di pacchetto turistico.
- Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico,
l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente
oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto.
Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al
risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è
a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
- Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo
ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore
rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il
viaggiatore specifichi un termine. Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e
l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla
durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o
chiedere - se del caso - una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. L’Organizzatore, qualora
dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del
viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative
per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure
rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il
viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel
contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a
quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.
13. Sostituzioni
- Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima
dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le
condizioni per la fruizione del servizio.
- Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
- L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute
dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente
la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
14. Obblighi del Turista
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per
iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi
sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi
governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità
(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata
all’intermediario o all’organizzatore.
I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza,
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di
ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti
informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che
indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche
in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto
turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che
ne risulti possibile l’attuazione.
15. Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui
il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da
parte del turista.
16. Regime di responsabilità
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a
meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso
delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti
in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 47 Cod. Tur.
Limiti del risarcimento
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto
in essi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla
persona non soggetti a limite prefissato. a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le
modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a
decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. b. Il diritto al risarcimento del danno alla
persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo
periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel
pacchetto.
Obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale
con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza
maggiore.
19. Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve - a pena di decadenza - essere contestata dal turista durante la
fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227
c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso
di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza.
20. Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. L’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla
documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni
insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione
comporta.
21. Fondo di Garanzia (Art.51 Cod.Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di
viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese
garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi identificativi del
soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o
sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi
richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al
rimborso delle somme versate sono indicati nella polizza Nobis Filo Diretto Protection Al fine di evitare di incorrere
in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso
che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore,
consente la remissione nei termini medesimi.
22. Modifiche operative
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle
modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della
proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il
viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i
passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE
2111/2005. (richiamato all’art.5).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva
europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico
disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata
per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
SCHEDA TECNICA
- Organizzazione tecnica: Crociere in Pullman di Benedetta Lunardon Via Roma n. 4 Amelia TR
- Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 7283 del 05/08/2016
- Polizza Assicurativa n. 9017916 con la Europ Assistance S.p.A. per la responsabilità civile di cui agli art. 15 e 16 del
Decr. Legisl. 111 del 17/03/1995.
- Validità del programma: dal 01.02.2024 al 31.12.2024
- Corso dei cambi: il cambio di riferimento applicato Eur/Usd è pari a 1€ = 1.05 USD
Informativa ex. Art.13 DLGS 196/2003
Il trattamento dei dati personali. Il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è
svolto nel pieno rispetto del DLGS 193/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori
dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti dell’ex. Art. 7 DLGS
193/2003 contattando il titolare del trattamento:
Crociere in Pullman di Benedetta Lunardon Via Roma n. 4 Amelia TR - benedetta@crociereinpullman.it
Comunicazione obbligatoria
Ai sensi dell’art. 17 della L. 38/2006, si puniscono con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e
alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.